SICUREZZA COMPARTO METALMECCANICO
La regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione un documento utile per la gestione in sicurezza del comparto metalmeccanico. Si tratta di una guida dal titolo “Buone pratiche per l’utilizzo sicuro delle macchine nel comparto metalmeccanica e manifatturiero”, destinata ad imprese e operatori. La guida fornisce indicazioni per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di macchine e approfondisce vari aspetti: la scelta delle attrezzature, la dismissione, le modalità per assicurare nel tempo un utilizzo in sicurezza.
Il documento non ha la pretesa trattare in modo esaustivo tutti gli aspetti la sicurezza del comparto metalmeccanico in relazione all’uso di macchine. Il settore “sicurezza macchine” infatti è in continua a evoluzione sia tecnica che normativa.
La prima parte delle guida si concentra sull’esame dell’andamento infortunistico, sul contesto normativo e sulla valutazione del rischio macchine.
VALUTAZIONE RISCHIO MACCHINE
Fermo restando l’obbligo in capo al costruttore della macchina di immettere sul mercato macchine che rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti presso il proprio luogo di lavoro e pertanto anche di quelli correlati all’utilizzo di macchine.
La valutazione del rischio è un processo che deve tener conto dell’interazione tra ambiente, uomo e macchina. È quindi necessario che necessario che vengano considerati:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- rischi derivanti dall’utilizzo delle macchine, incluse le attività accessorie (attrezzaggio, manutenzione, …);
- interferenze con altre attrezzature già in uso e rischi derivanti.
UTILIZZO DELLE MACCHINE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI
Un capitolo della guida approfondisce l’utilizzo delle macchine. Un paragrafo è dedicato anche alla formazione. Viene sottolineato che al di fuori da quanto previsto nell’Accordo Stato Regioni “attrezzature” del 22/02/2012, il legislatore non prevede un percorso specifico di formazione, informazione, addestramento per gli addetti ai lavori. Tuttavia questa mancanza di specificità non deve essere scambiata come una “non obbligatorietà” della formazione.
Quindi per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori incaricati devono essere messi a conoscenza di ogni necessaria informazione e istruzione. I lavoratori devono inoltre ricevere una formazione e un addestramento adeguati in relazione a:
- condizioni di impiego delle attrezzature;
- situazioni anormali prevedibili.
Tra le modifiche al D.Lgs. 81/2008 apportate dalla Legge 215/2021 vi è anche la obbligatorietà di esercitazioni applicate e di prove pratiche finali nel percorso addestrativo.
Il datore di lavoro provvede inoltre ad informare i lavoratori:
- sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro,
- sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
- sulle modifiche occorse a tali attrezzature.
L’obbligo di formazione specifica è applicata anche al datore di lavoro che fa uso di attrezzature. Il datore di lavoro deve pertanto provvedere anche al proprio addestramento specifico.
Vengono quindi trattati i temi legati alle macchine autocostruite. Un capitolo finale è dedicato all’approfondimento della neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza e alle azioni preventive che il datore di lavoro deve implementare per evitare i rischi associati alla neutralizzazione di questi dispositivi.
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CONCLUSIONE
La guida termina con alcune conclusioni riasuntive circa la sicurezza nel comparto metalmeccanico e il rischio macchine: “Le macchine sono attrezzature di lavoro coinvolte in numerose dinamiche incidentali, sia a causa di vizi o difetti delle stesse, sia per utilizzi impropri. Fermi restando gli obblighi dei fabbricanti di immettere sul mercato macchine che rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza, il datore di lavoro è chiamato ad una serie integrata di azioni volte a garantire la sicurezza nel loro uso.
Tutte le azioni implementabili non possono prescindere dalla valutazione del rischio, che deve essere condotta tenendo in considerazione l’interazione tra la macchina, l’uomo e l’ambiente in cui si opera. Per l’effettuazione di tale valutazione è opportuno provvedere alla costituzione di un archivio delle macchine…Da tale archivio è possibile poi definire le azioni di prevenzione e protezione da implementare…La valutazione del rischio deve prendere avvio fin dalla scelta sul mercato della macchina: la verifica dell’adeguatezza della attrezzatura alle lavorazioni previste, tenuto conto del contesto ambientale in cui verrà utilizzata e dei rischi aggiuntivi che essa comporta, rappresenta infatti la più efficace misura di prevenzione, consentendo di eliminare o ridurre il rischio alla fonte.
Particolare attenzione andrà inoltre posta in caso di macchine autocostruite…in queste situazioni, infatti, l’utilizzatore deve essere ben consapevole che potrebbe trovarsi ad assumere anche il ruolo di fabbricante, con tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle direttive di prodotto.
Infine si evidenzia l’importanza che il datore di lavoro, di concerto con le altre figure della prevenzione, adotti tutte le misure necessarie per impedire o disincentivare il ricorso alla neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza, fenomeno che è causa di numerosi infortuni.”
Per informazioni e servizi su sicurezza comparto metalmeccanico Massimiliano Milioli (milioli@oikos-scrl.it) – centralino 0521 291590. Qui tutti i nostri servizi in tema di Sicurezza sul lavoro.
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