REGOLAMENTO EUROPEO 2019/1148 SULL’USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI
Il Regolamento UE n.1148/2019 relativo alla commercializzazione e all’uso di precursori di esplosivi è entrato in vigore il 1° febbraio 2021.
Il Regolamento riguarda alcune sostanze e miscele contenenti tali sostanze, identificate come precursori di esplosivi e introduce importanti obblighi per operatori economici e utilizzatori professionali.
Gli obblighi riguardano principalmente l’accessibilità al pubblico di determinate sostanze, l’introduzione di un sistema di segnalazioni di operazioni sospette, la formazione e sensibilizzazione degli operatori economici e del proprio personale e la gestione dello stoccaggio di tali sostanze e miscele.
Le stesse sostanze o miscele potranno essere soggette a restrizioni o segnalazioni.
Le sostanze soggette a restrizione (Allegato I del Regolamento) sono:
Acido nitrico (CAS 7697-37-2)
Perossido di idrogeno (CAS 7722-84-1)
Acido solforico (CAS 7664-93-9)
Nitrometano (CAS 75-52-5)
Nitrato di ammonio (CAS 6484-52-2)
Clorato di potassio (CAS 3811-04-9)
Perclorato di potassio (CAS 7778-74-7)
Clorato di sodio (CAS 7775-09-9)
Perclorato di sodio (CAS 7601-89-0)
Le sostanze soggette a segnalazione (Allegato II del Regolamento) sono:
Esamina (CAS 100-97-0)
Acetone (CAS 67-64-1)
Potassio Nitrato (CAS 7757-79-1)
Sodio Nitrato (CAS 7631-99-4)
Calcio Nitrato (CAS 10124-37-5)
Calcio ammonio (CAS 15245-12-2)
Magnesio, polveri (CAS 7439-95-4)
Magnesio Nitrato esaidrato (CAS 13446-18-9)
Alluminio, polveri (CAS 7429-90-5)
Le transazioni di sostanze in Allegato II, o di miscele contenenti tali sostanze, dovranno essere tracciate ed ogni transazione sospetta, sparizione, furto, dovrà essere segnalata entro 24 ore.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i prodotti che contengono precursori di esplosivi in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente difficile l’estrazione dei precursori.
Oikos S.c.r.l. è in grado di offrirvi un servizio che vi garantisca di adempiere in modo chiaro e semplice a quanto previsto dal Regolamento che comprende:
- Analisi del contesto e della situazione iniziale
- Elaborazione di documentazione specifica, chiara e sintetica
- Predisposizione della modulistica necessaria
- Formazione e sensibilizzazione del personale (valida come formazione ai sensi del D.Lgs 81/08
La violazione di quanto previsto dal Regolamento espone a sanzioni inserite di recente nel Codice Penale e nel nostro Ordinamento:
678 bis C.P. – Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi … è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000;
679 bis C.P.- Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.
Legge n. 46/2015 – art.3 comma 3 “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all’Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate … o le miscele o sostanze che le contengono.”
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