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REGOLAMENTO EUROPEO 2019/1148 SULL’USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Il Regolamento UE n.1148/2019 relativo alla commercializzazione e all’uso di precursori di esplosivi è entrato in vigore il 1° febbraio 2021.

Il Regolamento riguarda alcune sostanze e miscele contenenti tali sostanze, identificate come precursori di esplosivi e introduce importanti obblighi per operatori economici e utilizzatori professionali.

Gli obblighi riguardano principalmente l’accessibilità al pubblico di determinate sostanze, l’introduzione di un sistema di segnalazioni di operazioni sospette, la formazione e sensibilizzazione degli operatori economici e del proprio personale e la gestione dello stoccaggio di tali sostanze e miscele.

Le stesse sostanze o miscele potranno essere soggette a restrizioni o segnalazioni.

 

Le sostanze soggette a restrizione (Allegato I del Regolamento) sono:

Acido nitrico (CAS 7697-37-2)

Perossido di idrogeno (CAS 7722-84-1)

Acido solforico (CAS 7664-93-9)

Nitrometano (CAS 75-52-5)

Nitrato di ammonio (CAS 6484-52-2)

Clorato di potassio (CAS 3811-04-9)

Perclorato di potassio (CAS 7778-74-7)

Clorato di sodio (CAS 7775-09-9)

Perclorato di sodio (CAS 7601-89-0)

 

Le sostanze soggette a segnalazione (Allegato II del Regolamento) sono:

Esamina (CAS 100-97-0)

Acetone (CAS 67-64-1)

Potassio Nitrato (CAS 7757-79-1)

Sodio Nitrato (CAS 7631-99-4)

Calcio Nitrato (CAS 10124-37-5)

Calcio ammonio (CAS 15245-12-2)

Magnesio, polveri (CAS 7439-95-4)

Magnesio Nitrato esaidrato (CAS 13446-18-9)

Alluminio, polveri (CAS 7429-90-5)

 

Le transazioni di sostanze in Allegato II, o di miscele contenenti tali sostanze, dovranno essere tracciate ed ogni transazione sospetta, sparizione, furto, dovrà essere segnalata entro 24 ore.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i prodotti che contengono precursori di esplosivi in percentuali tanto ridotte e in miscele tanto complesse da rendere tecnicamente difficile l’estrazione dei precursori.

 

Oikos S.c.r.l. è in grado di offrirvi un servizio che vi garantisca di adempiere in modo chiaro e semplice a quanto previsto dal Regolamento che comprende:

  • Analisi del contesto e della situazione iniziale
  • Elaborazione di documentazione specifica, chiara e sintetica
  • Predisposizione della modulistica necessaria
  • Formazione e sensibilizzazione del personale (valida come formazione ai sensi del D.Lgs 81/08

 

La violazione di quanto previsto dal Regolamento espone a sanzioni inserite di recente nel Codice Penale e nel nostro Ordinamento:

678 bis C.P. – Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi … è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000;

679 bis C.P.- Chiunque omette di denunciare all’Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

 Legge n. 46/2015 – art.3 comma 3 “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all’Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate … o le miscele o sostanze che le contengono.”

 

Siamo a Vs. disposizione per approfondimenti e richieste: 

Massimiliano Milioli 0521-291590 – milioli@oikos-scrl.it 

Paolo Diena 0521-291590 – diena@oikos-scrl.it

 

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