DICHIARAZIONE MUD 2022 – scadenza 21 MAGGIO 2022
Il servizio di assistenza per la compilazione della dichiarazione MUD 2022 – scadenza 21 MAGGIO 2022 è attivo presso la sede Oikos di Parma e la sede Oikos di Piacenza. Per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Galli, galli@oikos-scrl.it, tel 0521291590.
Le modalità per la compilazione della dichiarazione MUD 2022 (riferito ai dati 2021) sono stabiliti dal D.P.C.M. 17/12/2021 pubblicato sulla G.U. del 21/01/2022.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (ex articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)
- Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lvo n.152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lvo n.152/2006.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lvo n.152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
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