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CORONA VIRUS – INDICAZIONI UTILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I nostri tecnici sono a disposizione per dare qualsiasi informazione e supporto tecnico specifico sulla situazione, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I corsi di formazione interaziendali in programma sono momentaneamente sospesi in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia…”.

Per la realizzazione di corsi di formazione aziendali verrà valutato il rispetto delle condizioni di sicurezza di tutti i corsisti e docenti. Potranno quindi essere svolti presso Oikos o presso il cliente previa verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal DPCM del 08/03/2020.

Al momento non sussiste l’obbligo di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi se non per casi e attività specifiche (es: attività in ambito sanitario e socio assistenziale o lavoro a contatto diretto col pubblico). Questo in riferimento a quanto contenuto nella Circolare AUSL Emilia Romagna del 03/03/2020 (in allegato a seguire) od a specifiche esigenze aziendali.

In riferimento alle recenti prassi di somministrazione di questionari volti ad ottenere informazioni su sintomi e spostamenti di visitatori e utenti, si rimanda alla comunicazione del Garante Privacy, che si è espresso con parere contrario.

Link al DPCM 8/03/2020

Link all’Allegato 1 del DPCM 8/03/2020


Premessa

Le misure preventive per ridurre la probabilità di contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste ad una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante ed utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione

  • Sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente,
  • Sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contaminazione
  • Sulle misure igieniche adottate dall’azienda
  • Sull’eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del DVR nella parte del rischio biologico;

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del medico competente quale professionista qualificato a veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e a collaborare col datore di lavoro per la messa in atto delle misure igieniche all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del DVR.

Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro
  • Attuazione delle misure di distanziamento sociale, quali abolizione di meeting che prevedono la presenza di assembramenti in una stanza o in un locale, adozione di home working ove possibile;
  • Utilizzo delle risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica
  • Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in Cina; per le trasferte in altre destinazioni, vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre Viaggiare sicuri, il sito Web dell’Unità di crisi della Farnesina;
  • Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Mettere nei bagni quantità sufficienti sempre disponibili di sapone liquido e salviette per asciugarsi;
  • Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
  • Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %. – Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
Misure universali da adottarsi da parte di tutti i lavoratori

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, finalizzate alla prevenzione della malattie a diffusione respiratoria.

  • Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono temporaneamente disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta.
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) mantenendo comunque una distanza di almeno 1 metro;
  • Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani (se non appena lavate);
  • Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
Misure da adottarsi da parte dei lavoratori definiti come “contatti stretti”

I lavoratori che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

  • Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
  • Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2
  • Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2

sono definiti “contatti stretti”.

Per tali lavoratori da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), si provvede alla misura della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni; il lavoratore infatti in questi casi è tenuto a comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al numero verde regionale 800033033, al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AUSL della Emilia Romagna (Parma 0521 396438 – 433) nonché al proprio medico di medicina generale (MMG), segnalando il proprio stato di “contatto

stretto”.

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di stato di contatto stretto da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. li personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

Si rammenta che l’assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell’attuale fase di emergenza.

Nel caso in cui siano stati presenti in azienda dei “contatti stretti” come sopra definito, gli altri lavoratori che hanno operato nelle loro vicinanze, non sono da sottoporre a misure particolari di sorveglianza fino a quando il lavoratore che è in isolamento sia positivo al test per SARS-CoV-2. E’ opportuno che la direzione aziendale raccolga i loro nominativi (soggetti che hanno condiviso per un periodo prolungato lo stesso ambiente ristretto e chiuso, ad es. Io stesso ufficio) per renderli disponibili alle autorità sanitarie in caso di necessità.

Infatti, in caso di notizia di positività al test resa nota a questa AUSL, l’azienda sarà contattata dal Dipartimento di Sanità Pubblica per la sorveglianza attiva.

Cosa si intende per “caso sospetto”

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

Caso sospetto è infatti una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica):

In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

Misure da adottarsi da parte dei lavoratori che provengono da aree a rischio

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM del 1 marzo 2020:

  • abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure
  • sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 01/03/2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de’ Passerini; Regione Veneto: V()) ed eventuali ulteriori comuni che dovessero essere successivamente interessati e individuati con atto del Consiglio dei Ministri

deve comunicare tale circostanza ed il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’AUSL della Emilia Romagna (Parma 0521 396438 – 433) nonché al proprio medico di medicina generale (MMG).

Per informazioni è possibile telefonare anche al numero verde regionale 800033033.

IL personale del DSP provvederà all’adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il Datare di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo a lavoratori per i quali sia venuto a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

Per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Il datore di lavoro (in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dovrà aggiornare il documento di valutazione dei rischi valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e adotterà la misure del caso (Decreto Ministero della Salute 03/02/2020).

Sono misure preventive in tal senso:

  1. distanza dell’operatore di almeno 1 metro dal soggetto utente
  2. pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%
  3. disponibilità dì distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%
  4. adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e distanziamento sociale.
Utilizzo di mascherine

Le mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, …) e i DPI delle vie respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l’uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

 

 Per i lavoratori addetti al settore sanitario

Il datore di lavoro attuerà quanto previsto dalla valutazione del rischio biologico effettuata. Se necessario, integrerà le misure di prevenzione distinguendole in base al livello di rischio stimato per le diverse aree.

Tali elementi da considerare sono:

  1. la provenienza dei pazienti dalle aree a rischio
  2. il tipo di setting e i pazienti che ad esso accedono (pazienti sintomatici/non sintomatici per affezioni delle vie aeree)
  3. le procedure terapeutiche e diagnostiche effettuate (procedure invasive/non invasive, a carico delle vie aeree, ecc.)
  4. il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare per le diverse situazioni (camice, guanti, FFP2 o FFP3; occhiali, cuffia)

Si rimanda in particolare a quanto previsto dalla Circolare Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020.


Di seguito i numeri da contattare sia per avere informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la diffusione, sia per segnalare al Dipartimento di Sanità nelle zone a rischio
0521 396436 per avere informazioni in generale sul virus, i sintomi e le precauzioni per contrastare la diffusione
339 6862220 per segnalare al Dipartimento di sanità pubblica se negli ultimi 14 giorni si è transitato e sostato nelle zone quali il Basso lodigiano o la provincia di Padova, ovvero in tutte quelle zone di contenimento della diffusione del coronavirus indicate nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio scorso che sono i territori comunali di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò Euganeo. Oltre a questi comuni, sono comprese anche le aree all’estero di diffusione epidemica definite tali dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si raccomanda vivamente di non usare questo numero per chiedere informazioni o altri motivi, ma solo per le segnalazioni descritte.

Questi due nuovi numeri si aggiungono al numero verde 800 033 033 messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per informazioni da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

Di seguito vengono ribadite alcune indicazioni del Ministero della Salute. Allego inoltre pieghevole dell’Istituto Superiore di Sanità che può essere stampato o comunque divulgato ai lavoratori

Come comportarsi se si è entrati in contatto con persone del Basso Lodigiano e della provincia di Padova

Gli individui che hanno fatto ingresso in Regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Come comportarsi in presenza di sintomatologia

Si raccomanda di non recarsi al Pronto Soccorso nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus. Rivolgetevi al vostro medico di Medicina Generale per avere maggiori informazioni o chiamate il numero 1500 del Ministero. In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

AUSL Dipartimenti di Sanità Pubblica
Piacenza 0523 317979
Parma 0521 396438 – 433
Reggio Emilia 329 2104739
Modena 059 3963663
Bologna 051 6224165
Imola 0542 604959
Ferrara 0532 235294
Romagna Ravenna 335 7355317
Forlì 338 3045543
Cesena 339 7731913
Rimini 339 7720079