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CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Sulla G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

In base al nuovo disposto a far data dal 6 agosto 2021 l’accesso ad una serie di servizi è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Le attività per cui sarà necessario il certificato verde sono le seguenti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il certificato verde se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il certificato verde per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Strutture sanitarie e RSA;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

L’intestatario del certificato dovrà inoltre presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

L’attività di verifica dovrà essere svolta da personale nominato con atto formale.

Non vige obbligo di Green Pass per bambini al di sotto dei 12 anni di età e per le persone affette da patologie che ne esonerano l’obbligo con specifica certificazione medica.