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PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

LA NUOVA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA: SCHEMA RIASSUNTIVO

La nuova patente a crediti in edilizia: di seguito tutte le informazioni necessarie. Per informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi a Massimiliano Milioli, milioli@oikos-scrl.it – centralino 0521 291590.

QUANDO?

DAL 1° OTTOBRE 2024
Fino al 31 OTTOBRE 2024 è possibile presentare una autocertificazione inviando una PEC a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it circa il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs 81/2008.

Ma entro il 31 OTTOBRE 2024 sarà comunque necessario presentare la richiesta sul portale dell’Ispettorato del Lavoro.

PER CHI?

  • Imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008;
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

ATTENZIONE! NON È OBBLIGATORIA PER LE SOLE IMPRESE “EDILI” MA PER TUTTE LE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI EDILI.

Esclusioni: svolgimento di prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali.

QUALI DOCUMENTI SERVONO?

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.

ATTENZIONE! In caso di dichiarazioni FALSE, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

CHI CONTROLLA?

Committenti, Responsabili dei lavori o Coordinatori della Sicurezza verificheranno che imprese e lavoratori autonomi siano in possesso della patente con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori.

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO INIZIALE DI 30 CREDITI

Incrementi fino a 100 crediti con Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45.001), Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza, Formazione aggiuntiva in materia di sicurezza, Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

DECURTAZIONI:

  • 5 PUNTI per infortuni con assenza superiore a 60 giorni;
  • 8 PUNTI per infortuni che causano inabilità permanente;
  • 20 PUNTI in caso di infortunio mortale.

FINO A 15 CREDITI SI PUO’ OPERARE NEI CANTIERI EDILI.

SANZIONI

SENZA PATENTE O CON MENO DI 15 CREDITI

  • Sanzione FINO AL 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro
  • INTERRUZIONE IMMEDIATA delle attività in cantiere

SOSPENSIONI

Patente sospesa per 12 mesi in caso di Infortuni mortali o che causano inabilità permanente, se il comportamento del datore di lavoro viene riconosciuto come gravemente negligente o imprudente (colpa grave)

Esempi di “colpe gravi”

  • Mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Omissione di controlli o manutenzione su macchinari e attrezzature.
  • Non rispetto delle procedure di sicurezza stabilite nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • Mancata o carente Formazione/addestramento dei lavoratori.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Patente a crediti in edilizia: per informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi a Massimiliano Milioli, milioli@oikos-scrl.it – centralino 0521 291590. Qui tutti i nostri servizi in tema di Sicurezza sul lavoro.


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