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Uso in sicurezza della PLE

USO IN SICUREZZA DELLA PLE

Una recente circolare fornisce indicazioni sul’uso in sicurezza della PLE. Si tratta della Circolare n. 7 emanata dal Ministero del lavoro in data 12 settembre 2024. La Circolare fornisce indicazioni di carattere generale concernenti gli aspetti legati alla progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di questa tipologia di macchine.

A seguito di frequenti eventi infortunistici occorsi nell’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili Inail ha raccolto i dati degli infortuni degli ultimi dieci anni. Lo scopo della raccolta dati era appunto quello di individuare gli aspetti più importanti correlati ai cedimenti e quindi agli infortuni avvenuti.

L’analisi dei dati ha evidenziato che, in molti casi, gli eventi infortunistici sono riferibili a cedimenti strutturali (fenomeni di fatica, imbozzamento e non corretta esecuzione delle saldature) che si sono presentati su macchine installate su veicolo con meno di 10 anni di vita ovvero con meno di 10 anni di vita dalla loro prima messa in servizio.

Gli aspetti legati alla progettazione e fabbricazione sembrano quindi rilevanti nel causare gli indicidenti.

QUALI ELEMENTI TENERE SOTTO OSSERVAZIONE PER UN USO IN SICUREZZA DELLA PLE

La circolare richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione della macchina mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione e ribadisce la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
• comunicazione di messa in servizio
• scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
• istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
• verbali di verifica periodica
• registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
• esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011.

Il registro di controllo, in particolare, costituisce lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro/utilizzatore dimostra l’assolvimento degli obblighi di controllo e manutenzione individuati dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportando tutte le attività condotte sull’attrezzatura, secondo quanto previsto nelle istruzioni del fabbricante.

QUALI SONO LE ZONE E I COMPONENTI IN CUI SONO STATI RISCONTRATI CEDIMENTI STRUTTURALI

Al fine di fornire un utile indirizzo per le attività di controllo dei datori di lavoro/utilizzatori e di verifica dei vari soggetti, la circolare indica inoltre le zone e i componenti delle PLE dove più frequentemente si sono riscontrati cedimenti strutturali:
• zone di articolazione e rotazione della piattaforma di lavoro
• bracci articolati e telescopici
• zone con rinforzi locali (es. fazzoletti)
• torretta porta ralla
• stabilizzatori
• cilindri di sollevamento o di estensione dei bracci.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO IN SICUREZZA DELLA PLE

Si raccomanda infine a tutti di prestare particolare attenzione ai rischi specifici connessi all’utilizzo delle piattaforme stesse ed in particolare:

FABBRICANTI

-ai fabbricanti di garantire nella fase di progettazione e costruzione della macchina almeno i livelli di sicurezza stabiliti dalle norme armonizzate applicabili;

UTILIZZATORI

-agli utilizzatori di attenersi alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni d’uso in riferimento ai limiti d’utilizzo previsti e ai controlli e alla manutenzione da garantire nel tempo, da riportare nell’apposito registro;

SOGGETTI PUBBLICI

-ai Soggetti Pubblici (ASL/ARPA/INAIL) e ai Soggetti pubblici e privati abilitati che effettuano verifiche periodiche, di porre scrupolosa attenzione, in sede di verifica, all’esame dello stato di conservazione della macchina, supportando tale valutazione con le evidenze del registro di controllo e di valutare, all’occorrenza, la necessità di sospendere l’attività di verifica periodica per far eseguire controlli non distruttivi o altri esami e/o approfondimenti tecnici sullo stato dei componenti più sollecitati e sottoposti a usura, a prescindere dalla data di fabbricazione o di messa in servizio, ma considerando l’effettivo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e le specifiche costruttive della PLE, nonché l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo;

ORGANI DI VIGILANZA

-agli Organi di Vigilanza (ASL/INL) di assicurarsi che le PLE siano state sottoposte alle verifiche periodiche e, attraverso l’esame del registro di controllo, che siano stati effettuati gli interventi di controllo periodici e straordinari, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro, secondo le prescrizioni di cui all’art. 71 comma 4, lettera b) e comma 8, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


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