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OBBLIGHI E SCADENZE RENTRI

OBBLIGHI E SCADENZE RENTRI

ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Di seguito una panoramica dei nuovi obblighi e scadenze RENTRI.

Per informazioni e approfondimenti sui nuovi obblighi e scadenze RENTRI: Dott.ssa E. Galli (galli@oikos-scrl.it) – centralino 0521 291590. Consulta i nostri servizi in tema di rifiuti e ambiente.

ISCRIZIONE E ACCESSO AL RENTRI

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti.

L’accesso al RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l’identità digitale del soggetto che accede.

L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo di segreteria paria a 10 €, ai quali bisogna aggiungere un contributo annuale (da versare entro il 30 aprile di ogni anno) diversificato in relazione a:

  • Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
  • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
  • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

OBBLIGHI E SCADENZE RENTRI

IL RENTRI introduce nuovi modelli cartacei e, a regime, un modello di gestione digitale dei formulari di identificazione del trasporto (FIR) e dei registri cronologici di carico e scarico.

Di seguito il calendario delle scadenze relative ai nuovi obblighi, definite in base al numero dei dipendenti aziendali e alla tipologia di attività.

a) Operatori professionali e grandi produttori rifiuti

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al RENTRI:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori e intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

I soggetti sopra indicati:

Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
  •  trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
  •  emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
  • se trasportatori, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

Dal 13 febbraio 2026:

  •  emettono, se produttori, i FIR in formato digitale
  •  trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale
  •  se impianti, restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

b) Enti e imprese produttori di rifiuti con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono al RENTRI:

  • Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA
  • emettono i FIR in formato cartaceocon il nuovo modello e con vidimazione digitale

Dalla data di iscrizione:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026:

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

c) Altri produttori di rifiuti pericolosi

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono al RENTRI:

  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
  • altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

Dal 13 febbraio 2025:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI e da vidimare presso la CCIAA
  • emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale

Dalla data di iscrizione:

  • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

Dal 13 febbraio 2026:

  • emettono i FIR in formato digitale
  • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi

d) Altri produttori di rifiuti non pericolosi

Non devono iscriversi al RENTRI:

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Inoltre, i soggetti sopra indicati non devono tenere il registro di carico e scarico.

Dal 13 febbraio 2025 devono registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oltre al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la normativa di riferimento è la seguente:

– Decreto 4 Aprile n. 59 “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

-Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che adotta la Tabella di Iscrizione al RENTRI.

-Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative di trasmissione dei dati al RENTRI, l’accesso e iscrizione da parte degli operatori e i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità.

-Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 con le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di registro carico/scarico e formulario.

Per informazioni e approfondimenti sui nuovi obblighi e scadenze RENTRI: Dott.ssa E. Galli, galli@oikos-scrl.it, centralino 0521 291590.


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