DPCM 24 ottobre 2020 e contenimento dei contagi da Covid-19
Il DPCM 24 ottobre 2020 introduce con ulteriori misure restrittive volte a contenere l’aumento dei contagi da Covid-19 delle ultime settimane.
Le disposizioni del Decreto avranno validità a partire dal 26 ottobre e fino al 24 novembre 2020.
In breve:
- Per quel che riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza continua ad essere consentita anche in presenza: infatti, all’art. 1 comma 9 lettera s) stabilisce che: “[…] Sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”. Il documento tecnico è disponibile sul sito INAIL in questa pagina dove si trovano anche i vari documenti prodotti da ricerca pubblicati da INAIL.
- Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione individuale ogni volta ci si ritrovi in compagnia di persone non conviventi.
- Si raccomanda di evitare tutti gli spostamenti non necessari (salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute), ma non si proibiscono gli spostamenti tra Regioni.
- Si raccomanda l’utilizzo della Didattica Digitale Integrata, per una quota pari almeno al 75% dell’attività scolastica, alle istituzioni scolastiche di secondo grado.
- Sono sospesi Convegni, Congressi, ecc. che non si svolgano con modalità a distanza.
- Si raccomanda ancora una volta l’uso del lavoro agile.
- Si sospendono le attività di cinema, teatri, palestre, piscine. centri termali.
- L’accesso ai Musei è consentito secondo l’applicazione del numero massimo di accessi e delle misure di sicurezza (distanziamento, dispositivi di protezione individuale, ecc.)
- Può essere disposta, a partire dalle 21, la chiusura di piazze e spazi pubblici dove ci sia rischio di assembramento.
- Gli accompagnatori, salvo eccezioni consentite dal personale sanitario, non possono sostare con i pazienti nelle sale d’attesa dei Pronto Soccorso.
- In tutte le attività commerciali, industriali, ecc. è obbligatorio l’impiego delle misure di sicurezza previste.
- Non vengono limitati gli spostamenti tra Paesi dell’Unione, ma restano in vigore le indicazioni all’arrivo.
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.