Prevenzione del rischio Legionella Pneumophila
L’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 ha approvato le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”, stabilendo l’obbligo di adeguate misure di prevenzione e di controllo del rischio legionellosi.
QUALI SONO LE STRUTTURE E I SETTORI A RISCHIO LEGIONELLA?
Ricordando che tutti gli ambienti lavorativi sono soggetti alla valutazione del rischio biologico, così come previsto dal D.Lgs.81/08, le strutture e i settori di attività considerati a maggior rischio di esposizione a Legionella sono:
- STRUTTURE SANITARIE E AFFINI
- ALBERGHI
- STRUTTURE RESIDENZIALI
- PISCINE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI BENESSERE
- CENTRI COMMERCIALI
- CENTRI DIREZIONALI
- INDUSTRIE E SITI PRODUTTIVI DOTATI DI TORRI EVAPORATIVE O CONDENSATORI EVAPORATIVI
- RIUNITI ODONTOIATRICI.
QUALI ATTIVITA’ E DOCUMENTI SONO PREVISTI?
Le disposizioni ministeriali prevedono la redazione di un manuale di autocontrollo da tenere a disposizione dei Servizi di Igiene Pubblica preposti alla sorveglianza, contenente:
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO IMPIANTISTICO-AMBIENTALE DEI PUNTI A MAGGIOR RISCHIO
- INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL RISCHIO
- PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
- REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI.
SANZIONI
Per la mancata o per incompleta valutazione del rischio legionella le sanzioni fanno riferimento al D.lgs.81/08; in caso di Legionellosi le sanzioni derivano da quanto previsto dal Codice Penale (lesioni personali, omicidio colposo, epidemia, ecc.). Da non sottovalutare inoltre i danni all’immagine.